1. I commi 6 e 7 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici stessi e a condizione che i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possano
a) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;
c) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti.
6-bis. Le proroghe dei termini disposte ai sensi del comma 6 e le relative motivazioni sono espressamente indicate nel piano di gestione del bacino idrografico e nel piano di tutela di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 121. Le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei suddetti piani, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo. L'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nell'attuazione delle misure stesse nonché il calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei medesimi piani. Le informazioni devono essere aggiornate in occasione del riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socio-economica non consenta di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) sussista la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento.
7-bis. Gli obiettivi ambientali meno rigorosi, stabiliti a norma del comma 7, e le relative motivazioni sono espressamente indicati nel piano di gestione del bacino idrografico e nel piano di tutela di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 121. Tali obiettivi sono rivisti ogni sei mesi nell'ambito della revisione di detti piani».
2. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacità di impedire il deterioramento di un corpo idrico superficiale da uno stato elevato ad un buono stato è dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,
purché sussistano le seguenti condizioni:
1) sia stata avviata l'esecuzione delle misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e per la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, siano inferiori rispetto ai vantaggi per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile, derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni;
4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, non sia possibile conseguire i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico con altri mezzi che garantiscano soluzioni ambientali migliori».